La elezione del Presidente e dei membri della Giunta e' preceduta: - da un dibattito politico; - dalla presentazione di proposte politico-programmatiche, accompagnate, dalla indicazione dei candidati alla Presidenza e alla Giunta, con l'indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati; - dalla votazione, a scrutinio palese, dei documenti proposti con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti. Successivamente con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti si procede alla elezione, a scrutinio palese, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio palese, alla elezione dei singoli membri della Giunta. Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, la votazione viene rinviata ad una successiva seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede - sempre a scrutinio palese - alle votazioni di cui sopra, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, nei confronti di coloro che non abbiano raggiunto tale maggioranza si procede a votazione di ballottaggio. Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti. La elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorche' cio' sia richiesto e approvato, per alzata e seduta, dalla maggioranza dei Consiglieri presenti. La richiesta va approvata prima dello inizio delle votazioni. In caso di vacanza per dimissioni, revoca, o altra causa dell'Ufficio di Presidente della Giunta, o di dimissioni, revoca, o altra causa della maggioranza dei membri della Giunta medesima, questa si considera integralmente dimissionaria. Il Consiglio e' convocato entro venti giorni per la elezione del Presidente e della Giunta.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art23 · fonte su Normattiva