Art. 39
[1]Elezione
[2]La Giunta e il suo Presidente sono eletti dal Consiglio regionale nel proprio seno. L'elezione del Presidente della Giunta e dei componenti e' preceduta: dalla presentazione di proposte politico-programmatiche; da un dibattito politico; dalla votazione, a scrutinio palese, dei documenti proposti. Il Consiglio, con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti, procede alla elezione, a scrutinio segreto, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti. Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei Consiglieri assegnati o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, l'elezione viene rinviata alla seduta successiva, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede, sempre a scrutinio segreto, alla votazione di cui sopra, purche' sia presente la meta' piu' uno dei Consiglieri assegnati. Qualora anche in tale ulteriore votazione non si raggiunga per tutti i nominativi la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazione di ballottaggio sui nominativi di coloro che non abbiano raggiunto detta maggioranza. Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero dei voti.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
