Il Presidente e i membri della Giunta sono eletti dal Consiglio con votazione palese. La votazione e' preceduta:

  • 1)da un dibattito politico;
  • 2)dalla determinazione del numero degli assessori da eleggere, con votazione palese a maggioranza dei consiglieri assegnati;
  • 3)dalla presentazione da parte di uno o piu' gruppi di proposte politico-programmatiche accompagnate dalla indicazione dei candidati alla Presidenza ed alla Giunta, con la specificazione dei dipartimenti, per settori omogenei, dei quali i membri della Giunta saranno incaricati;
  • 4)dalla votazione palese dei documenti proposti con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta de voti. Successivamente con l'intervento di almeno i due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione e a maggioranza assoluta dei voti si procede alla elezione, per appello nominale, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre per appello nominale, alla elezione dei singoli componenti della Giunta. Qualora non si raggiunga la presenza dei due terzi dei consiglieri in carica o non si consegua la maggioranza assoluta dei voti, la votazione viene rinviata ad una successiva seduta, da tenersi entro otto giorni nella quale si procede - sempre per appello nominale - alle votazioni di cui sopra, purche' sia presente la meta' piu' uno dei consiglieri in carica. Qualora anche in tali ulteriori votazioni non si raggiunga la maggioranza assoluta dei voti, si procede a votazioni di ballottaggio. Vengono proclamati eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti e a parita' di voti il piu' anziano di eta'. La elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorche' cio' sia richiesto e approvato per alzata e seduta, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati. La richiesta va approvata prima dell'inizio delle votazioni. Il Consiglio e' convocato entro venti giorni per l'elezione del Presidente e della Giunta.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art18 · fonte su Normattiva