Art. 29
Il Presidente e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio o l'approvazione della proposta di revoca della Giunta o l'accettazione da parte del Consiglio delle dimissioni di questa, il Presidente e la Giunta rimangono in carica solo per l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
