Art. 47
Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per morte, per decadenza, per revoca o dimissione, il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio entro quindici giorni per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Se la cessazione dalla carica del Presidente avviene per decadenza, fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
