Art. 6
La Regione concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute del cittadino; - ravvisa nel servizio sanitario nazionale, articolato a livello regionale, con finalita' preventive, curative e riabilitative, un tipo di intervento fondamentale in tale sistema e istituisce le unita' sanitarie locali; - predispone strumenti di intervento, e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini igienici, profilattici ed antinfortunistici; - elabora ed attua la programmazione ospedaliera nell'ambito di una politica regionale di piano, coordinando e controllando l'attivita' delle case di cura private; - promuove la gestione democratica degli organismi di base; - cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
