Art. 7
La Regione cura l'istruzione professionale al fine della promozione culturale e della qualificazione professionale dei giovani; - disciplina l'addestramento professionale per la formazione e la qualificazione dei lavoratori in modo da favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro; - attua un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
