Art. 5
[1]Tutela della salute
[2]La Regione concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela della salute del cittadino; ravvisa nel servizio sanitario nazionale, articolato a livello regionale, con finalita' preventive, curative e riabilitative, un tipo di intervento fondamentale di tale sistema e istituisce le unita' sanitarie locali; predispone strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini igienici, profilattici e antinfortunistici; elabora e attua la programmazione ospedaliera nell'ambito di una politica regionale di piano, disciplinando e controllando l'attivita' delle case di cura private; promuove la gestione democratica degli organismi di base; cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con particolare riguardo ai minorati, inabili e invalidi.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
