La Regione promuove una politica organica dell'educazione permanente; - disciplina l'attivita' dei musei, delle istituzioni di storia, di arte, di archeologia, dei centri di servizi culturali, d'intesa con le Universita' della Regione e con gli enti interessati; - concorre allo sviluppo della ricerca scientifica.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;349~art8 · fonte su Normattiva