Art. 8
La Regione promuove una politica organica dell'educazione permanente; - disciplina l'attivita' dei musei, delle istituzioni di storia, di arte, di archeologia, dei centri di servizi culturali, d'intesa con le Universita' della Regione e con gli enti interessati; - concorre allo sviluppo della ricerca scientifica.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
