Art. 71
Il conto consuntivo e' presentato entro il trenta aprile dell'anno successivo ed e' approvato con legge regionale entro il trentuno luglio. Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli enti e aziende dipendenti dalla Regione ed e' redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente. Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione: sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli enti ed aziende a partecipazione regionale, nonche' le spese erogate dagli enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
