Art. 40
La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione. Il Consiglio regionale approva con legge il bilancio di previsione. I bilanci degli enti o aziende comunque dipendenti dalla Regione sono presentati in allegato al bilancio regionale. Con il bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi a tali enti e aziende. Il sistema di classificazione delle entrate e delle spese e' coordinato con le norme della legge dello Stato. Il progetto di bilancio viene pubblicato ed opportunamente divulgato. La Giunta regionale presenta con il progetto di bilancio:
- 1)un preventivo di cassa della Regione e degli enti e aziende dipendenti o a partecipazione regionale;
- 2)un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni delegate;
- 3)una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio e attuazione del piano economico regionale;
- 4)una relazione che mette in evidenza i costi e i risultati finanziari previsti per ciascun settore di intervento, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e alle prescrizioni del piano economico regionale. I bilanci degli enti e aziende dipendenti dalla Regione vengono esaminati e ratificati dal Consiglio a seguito dell'approvazione del bilancio della Regione nelle forme previste dalla legge regionale. Lo storno di fondi da un capitolo all'altro del bilancio e' approvato con legge regionale. L'esercizio provvisorio puo' essere concesso con legge per un periodo non superiore a tre mesi. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione, con tutti gli allegati, e' presentato entro il quindici ottobre ed e' approvato entro il quindici dicembre.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
