Art. 9
La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad una abitazione che garantisca dignita' alla persona umana; - promuove ogni provvedimento necessario a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto; - coordina, d'intesa con lo Stato per la parte di sua competenza, i piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
