Art. 13
[1]Comprensori
[2]La Regione, d'intesa con le Province e i Comuni interessati, costituisce i comprensori su criteri di omogeneita' geografica, economico-sociale e culturale; provvede alla loro eventuale variazione e determina i modi di formazione e funzionamento degli organismi comprensoriali.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
