[1]Societa' finanziaria

[2]La Regione, per lo sviluppo economico e sociale e per il finanziamento degli enti e aziende di cui all'articolo 11, istituisce con legge, nell'ambito delle norme dello Stato, una Societa' finanziaria regionale a totale capitale pubblico, nella quale la Regione si assicura la partecipazione maggioritaria. La Regione si adopera, altresi', per la costituzione di un Istituto regionale di credito a medio e lungo termine.

Testo vigente dal 28 luglio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-22;480~art12 · fonte su Normattiva