Art. 12
[1]Societa' finanziaria
[2]La Regione, per lo sviluppo economico e sociale e per il finanziamento degli enti e aziende di cui all'articolo 11, istituisce con legge, nell'ambito delle norme dello Stato, una Societa' finanziaria regionale a totale capitale pubblico, nella quale la Regione si assicura la partecipazione maggioritaria. La Regione si adopera, altresi', per la costituzione di un Istituto regionale di credito a medio e lungo termine.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
