Art. 57
La Regione, d'intesa con gli enti locali interessati, attribuisce ai comprensori previsti nell'articolo 50 del presente Statuto funzioni e compiti di elaborazione e attuazione di programmi di sviluppo economico e sociale. La legge regionale definisce le competenze dei comprensori in relazione alla programmazione regionale.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
