Art. 34
[1]Funzioni del Presidente e dei Vice Presidenti del Consiglio
[2]Il Presidente rappresenta il Consiglio, lo presiede, ne dirige i lavori assicurando l'osservanza del Regolamento. Per predisporre il calendario dell'attivita' del Consiglio e delle Commissioni, il Presidente, unitamente all'Ufficio di Presidenza, convoca la conferenza dei capi Gruppo, dandone comunicazione alla Giunta la quale puo' farvi assistere un suo componente. I Vice Presidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o impedimento. Adempiono, inoltre, a quelle funzioni che vengono loro delegate dal Presidente.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
