Art. 56
[1]Organo di controllo
[2]Il controllo sugli atti degli enti locali e' esercitato da uno organo della Regione, che ha sede nel capoluogo, costituito secondo la legge dello Stato, con modalita' e limiti stabiliti con legge regionale, in armonia con i principi contenuti nell'articolo 130 della Costituzione. Tale organo esercita il controllo mediante l'istituzione di sezioni nei capoluoghi di provincia e in forma ulteriormente decentrata.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
