Art. 56
I controlli sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti locali sono esercitati da speciali sezioni dell'organo di controllo previsto dall'articolo 130 della Costituzione situate nei capoluoghi delle Province e anche in altre sedi stabilite dalla legge regionale. La legge regionale determina inoltre le modalita' di funzionamento dell'organo di controllo e i suoi rapporti con il Consiglio e con la Giunta regionali. Allo stesso organo e' attribuito anche il controllo sugli atti emessi dagli enti locali su delega della Regione. La legge regionale fissa il numero e l'indicazione delle singole sezioni e l'ambito della loro competenza. I componenti di questi organi durano in carica un anno e possono essere riconfermati. Sino all'entrata in vigore della legge regionale, l'organo centrale, di cui al primo comma del presente articolo, esercita il controllo sugli atti di tutti gli enti locali della Regione. I controlli di cui al presente articolo riguardano la legittimita' degli atti. La legge, in casi determinati, puo' prevedere l'esercizio del controllo di merito nella forma di richiesta motivata agli enti deliberanti di riesaminare le loro deliberazioni. I controlli sugli enti locali sono esercitati dalla Regione nei limiti previsti dalle leggi.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
