Art. 62
[1]Bilancio preventivo e conto consuntivo
[2]Il bilancio preventivo della Regione, predisposto dalla Giunta, e' accompagnato da una relazione sul rapporto tra previsione e attuazione del piano economico regionale e deve contenere anche un preventivo di cassa. Il bilancio preventivo e' esaminato congiuntamente con il conto consuntivo dell'esercizio antecedente. Il conto consuntivo, corredato da una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, e' presentato al Consiglio entro il 30 giugno. Se il conto consuntivo chiude in disavanzo, la differenza passiva e' iscritta nello stato di previsione dell'esercizio finanziario successivo. La stessa procedura e' seguita in caso di chiusura in avanzo. Al termine di ogni trimestre la Giunta trasmette al Consiglio la situazione di cassa.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
