Art. 64
[1]Iniziative popolari
[2]La Regione, promuove tutte le iniziative intese ad assicurare una effettiva, costante e democratica partecipazione popolare alla politica regionale, che deve essere un modo concreto e reale di presenza. Promuove, col metodo della piu' ampia consultazione democratica, indagini conoscitive sui problemi che caratterizzano la realta' sociale, economica e culturale della Regione.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
