Art. 7
[1]Finalita' socio-economiche
[2]La Regione, nell'ambito dei servizi e delle materie di competenza, adotta le misure necessarie per favorire la assunzione da parte di comunita' di lavoratori o di enti pubblici della gestione di imprese. Promuove inoltre adeguate politiche di intervento per lo sviluppo economico nei settori agricolo, montano e forestale e per l'elevazione delle condizioni di vita dei lavoratori della terra e delle comunita' montane, anche mediante la ridistribuzione del reddito e la riqualificazione professionale. La Regione favorisce l'esercizio professionale nella agricoltura, promuove e realizza interventi di mercato in collaborazione con i produttori e le loro cooperative, con le organizzazioni dei lavoratori, con gli enti locali e interviene con adeguate misure per l'incremento della attivita' di trasformazione.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
