Art. 6
[1]Finalita' sociali della proprieta'
[2]La Regione concorre ad assicurare, mediante adeguate misure, la funzione sociale della proprieta'. Considera la proprieta' diretta coltivatrice, singola o associata, elemento fondamentale per lo sviluppo abruzzese; adotta e realizza programmi di riforma agraria anche attuando il disposto degli articoli 42 e 44 della Costituzione.
Testo vigente dal 28 luglio 1971
