La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica e a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente. Le sedute della Giunta non sono pubbliche salvo diversa decisione della Giunta stessa.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art25 · fonte su Normattiva