La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del Presidente. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. La Giunta puo' darsi un Regolamento per l'esercizio della propria attivita'.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;344~art56 · fonte su Normattiva