Approvazione
Art. 5
I consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. La convalida dell'elezione dei consiglieri deve essere effettuata entro tre mesi dalla data della prima riunione del Consiglio con le modalita' stabilite dal regolamento interno.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
