Art. 6
[1]Entrata in funzione dei Consiglieri
[2]I Consiglieri regionali entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione. La convalida della elezione dei Consiglieri viene effettuata con le modalita' stabilite dal Regolamento del Consiglio. Il Regolamento fissa un termine per il completamento delle operazioni.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
