Art. 5
Per il conseguimento delle sue finalita' la Regione veneta assume la programmazione come metodo di intervento, in concorso con lo Stato. Essa partecipa come soggetto autonomo alla programmazione nazionale e definisce gli obiettivi e i criteri della propria azione mediante piani e programmi, generali e settoriali. A tale fine, la Regione promuove studi e ricerche in materia economica, sociale e urbanistica, ai quali concorrono enti locali, organizzazioni sindacali e sociali ed enti economici. La partecipazione democratica e' momento importante nella formazione e nella attuazione dei piani e dei programmi di sviluppo. Tali piani e programmi sono stabiliti, con leggi regionali che devono contenere norme le quali assicurino l'effettivo concorso degli enti locali, nonche' l'apporto autonomo dei sindacati e di altre organizzazioni sociali. Nell'esercizio delle proprie attivita' e competenze realizza il piu' ampio decentramento con la delega delle funzioni amministrative agli enti locali. La Regione veneta coordina la propria azione con quella delle altre Regioni d'Italia.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
