Art. 50
La Regione, al fine di realizzare una organizzazione piu' adeguata in funzione della programmazione economica favorisce e promuove, sentiti i Consigli comunali e provinciali interessati, la formazione di comprensori, con la diretta partecipazione degli stessi Comuni interessati. La formazione e la competenza dei comprensori sono stabilite con legge regionale.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
