Art. 66
L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi dell'autonomia e della democrazia, al piu' ampio snellimento ed alla pubblicita' delle procedure. La Regione assume, altresi', il decentramento come carattere essenziale della propria organizzazione amministrativa. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. La legge regionale disciplina termini e modi della pubblicazione degli atti e del rilascio di copie.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
