L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi autonomistici e democratici, al piu' ampio decentramento, snellimento delle procedure ed al principio della pubblicita'. La struttura degli uffici e' articolata in funzione delle esigenze suddette. La Regione promuove la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli enti interessati al procedimento di formazione dei provvedimenti amministrativi di interesse generale. I provvedimenti amministrativi della Regione devono essere motivati. Gli atti amministrativi della Regione sono pubblici. Chiunque puo' chiederne copia, con le modalita' stabilite dalla legge regionale.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;350~art47 · fonte su Normattiva