Art. 59
L'attivita' amministrativa della Regione e' informata ai principi della democrazia, dell'imparzialita' e del decentramento, nonche' all'esigenza della semplicita' delle procedure. La legge regionale disciplina il procedimento di formazione degli atti amministrativi; per quelli di rilevante importanza sono comunque seguite le procedure di cui all'articolo 38. E' garantito il contraddittorio dei soggetti direttamente interessati alla formazione dei provvedimenti amministrativi. La legge regionale ne disciplina le modalita'.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
