Il Consiglio regionale, prima di ogni altro atto, procede alla costituzione dell'Ufficio di presidenza con la elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due segretari. All'elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale, si procede con votazioni separate ed a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota per un solo nome. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica 30 mesi e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota due soli nomi.

Testo vigente dal 3 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;519~art7 · fonte su Normattiva