Art. 7
Il Consiglio regionale, prima di ogni altro atto, procede alla costituzione dell'Ufficio di presidenza con la elezione del Presidente, di due Vice Presidenti e di due segretari. All'elezione del Presidente, dei due Vice Presidenti e dei due segretari del Consiglio regionale, si procede con votazioni separate ed a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota per un solo nome. I componenti dell'Ufficio di presidenza restano in carica 30 mesi e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge inoltre nel proprio seno, all'infuori dei membri della Giunta, tre revisori dei conti a scrutinio segreto. Ciascun consigliere vota due soli nomi.
Testo vigente dal 3 agosto 1971
