[1]Elezione dell'Ufficio di Presidenza

[2]((Il Consiglio, come suo primo atto, procede all'elezione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Segretari. L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze)). L'elezione del Presidente del Consiglio ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita', e' eletto il piu' anziano di eta'. All'elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalita' stabilite dal Regolamento. I componenti l'Ufficio di Presidenza restano in carica trenta mesi e sono rieleggibili.

Testo vigente dal 3 luglio 1991

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1971-05-22;338~art14 · fonte su Normattiva