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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]Il 3° comma dell'art. 2 della legge 2 giugno 1927, n. 862, e' cosi' modificato:

[9]«Non puo' essere ammesso al concorso per l'ammissione nel ruolo della carriera diplomatico-consolare chi abbia gia' partecipato a due concorsi per il predetto ruolo senza conseguirne l'idoneita'.

[10]«Il candidato e' considerato non idoneo pure nel caso in cui si sia ritirato dopo aver portato a compimento anche una sola prova di esame scritto senza aver conseguito la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali».

[11]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[12]Data a Roma, addi' 15 maggio 1939-XVII

[13]VITTORIO EMANUELE

[14]MUSSOLINI - CIANO - DI REVEL

[15]Visto, il Guardasigilli: SOLMI

Testo in vigore dal 16 giugno 1939 al 16 dicembre 2009

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urn:nir:stato:legge:1939-05-15;791~art1 · fonte del testo