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Le pensioni o rendite che secondo la presente Convenzione debbono essere pagate dagli istituti assicuratori di uno dei due Stati e che non raggiungano l'importo di 5 R. M. o di L. 10 mensili, possono essere tacitate con il loro valore capitale. A richiesta dell'avente diritto esse debbono essere tacitate.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
