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[1](1) Agli effetti delle disposizioni vigenti in uno o in entrambi gli Stati sulla sospensione o riduzione delle prestazioni, sono parificati ai proventi goduti nel territorio di uno Stato che danno luogo alla sospensione o riduzione di una prestazione dipendente da assicurazioni sociali, i corrispondenti proventi goduti nel territorio dell'altro Stato.
[2](2) Se i proventi goduti in uno Stato danno luogo alla sospensione o riduzione di prestazioni di assicurazioni sociali nei due Stati, tali proventi devono essere computati da ciascuno dei due Stati, agli effetti della sospensione o riduzione, solo per la parte che corrisponde al rapporto dei periodi di assicurazione nei due Stati posti a base per il calcolo delle prestazioni.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
