Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
Provvedimento abrogato dalla l. 7 aprile 2025, n. 56.
Abrogato dal 9 maggio 2025
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. 102 parole tolte, 23 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: (1) Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati regoleranno, tra di loro, tutte le difficolta' che sorgessero nella applicazione della presenteConvenzione.
tolto: (2) Nel caso che per questa via non si arrivi ad una soluzione, la controversia verra' decisa per mezzo di un Tribunale arbitrale. Il Tribunale arbitrale sara' costituito da un proprio cittadino per ciascuno dei due Stati e da un cittadino di un altro Stato quale terzo arbitro. Il terzo arbitro sara' scelto d'accordo dai Governi dei due Stati.
tolto: (3) Il Tribunale arbitrale decide secondo i principi e lo spirito della presente Convenzione.
tolto: (4) La decisione del Tribunale e' obbligatoria.aggiunto: Convenzione fra il Regno d'Italia ed il Reich Germanico sulle assicurazioni sociali-art. 35 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art35 · fonte del testo