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[1](1) Le Supreme Autorita' amministrative dei due Stati regoleranno, tra di loro, tutte le difficolta' che sorgessero nella applicazione della presente Convenzione.

[2](2) Nel caso che per questa via non si arrivi ad una soluzione, la controversia verra' decisa per mezzo di un Tribunale arbitrale. Il Tribunale arbitrale sara' costituito da un proprio cittadino per ciascuno dei due Stati e da un cittadino di un altro Stato quale terzo arbitro. Il terzo arbitro sara' scelto d'accordo dai Governi dei due Stati.

[3](3) Il Tribunale arbitrale decide secondo i principi e lo spirito della presente Convenzione.

[4](4) La decisione del Tribunale e' obbligatoria.

Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2036~art35 · fonte del testo