Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025. Leggi il testo vigente →
[1](1) Quando tra gli istituti assicuratori o le Autorita' competenti per le assicurazioni sociali dei due Stati sorga contestazione circa il diritto applicabile, si deve concedere all'interessato una assistenza provvisoria fino a che la controversia non sia stata decisa in conformita' dell'art. 35.
[2](2) La corresponsione dell'assistenza spetta all'istituto assicuratore presso il quale l'interessato era da ultimo assicurato; in caso dubbio, all'istituto assicuratore al quale per primo sia stata inoltrata la domanda.
[3](3) Questo istituto assicuratore deve accordare all'interessato, a titolo di assistenza provvisoria, le prestazioni alle quali esso sarebbe tenuto secondo la propria legislazione.
[4](4) L'istituto assicuratore che in definitiva risultera' obbligato deve rimborsare in un unico pagamento all'istituto assicuratore, che ha corrisposto l'assistenza provvisoria, le spese sostenute a tale scopo. Se l'importo, che e' stato versato al beneficiario a titolo di assistenza provvisoria, e' superiore allo ammontare delle prestazioni obbligatoriamente spettanti per il periodo corrispondente, l'istituto che in definitiva risultera' obbligato imputa la differenza sulle rate future mediante trattenute non superiori al terzo dell'ammontare di ciascuna rata.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1940 al 9 maggio 2025
