[1]Per quanto riguarda le modalita' per l'esercizio della linea - e particolarmente per quanto riguarda il numero delle corse dei treni, gli orari, le tariffe, le concessioni di viaggio - la societa' esercente, dopo aver preso accordi con l'Amministrazione sammarinese, sottoporra' le proposte al Ministero italiano delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione).

[2]In caso di mancato accordo tra le Amministrazioni tecniche dei due Stati i punti controversi saranno risolti tra il Ministero degli affari esteri del Regno e la segreteria di Stato per gli affari esteri della Repubblica.

Testo vigente dal 22 dicembre 1942

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urn:nir:stato:legge:1942-10-24;1448~art4 · fonte del testo