Gli operai italiani beneficeranno in Isvezia della protezione garantita dall'assicurazione contro la disoccupazione, gli infortuni e le malattie in conformita' alla legislazione svedese vigente in materia, con la modifica relativa all'assicurazione malattie di cui al protocollo addizionale allegato al presente Accordo.

Testo vigente dal 3 febbraio 1948

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urn:nir:stato:legge:1947-12-16;1621~art5 · fonte del testo