[1]Art. IV. (Funzioni della Conferenza)
[2]1. La Conferenza stabilira' la linea di condotta e approvera' il bilancio dell'Organizzazione ed esercitera' gli altri poteri conferiti a quest'ultima dal presente Statuto. 2. La Conferenza puo', con una maggioranza di due terzi dei voti, fare raccomandazioni su questioni relative all'alimentazione e all'agricoltura da essere sottoposte all'esame degli Stati-Membri in vista di una loro esecuzione in campo nazionale. 3. La Conferenza puo', con una maggioranza di due terzi dei voti, sottoporre all'esame degli Stati-Membri convenzioni su questioni riguardanti l'alimentazione e l'agricoltura in vista di una loro accettazione con la procedura costituzionale appropriata. 4. La Conferenza stabilira' norme in ordine alla procedura da seguire allo scopo di garantire:
- a)appropriate consultazioni con i Governi e preparazione tecnica adeguata prima dell'esame, da parte della Conferenza, delle raccomandazioni e convenzioni proposte; e b) appropriate consultazioni con i Governi nei riguardi dei rapporti tra l'Organizzazione e istituzioni nazionali o persone private. 5. La Conferenza puo' fare raccomandazioni a qualsiasi organizzazione pubblica internazionale in qualunque materia connessa con gli scopi dell'Organizzazione. 6. La Conferenza puo' con una maggioranza di due terzi dei voti acconsentire a disimpegnare qualunque altra funzione con forme agli scopi dell'Organizzazione che puo' esserle assegnata da Governi o essere prevista da qualunque accordo tra l'Organizzazione e qualsiasi altra organizzazione pubblica internazionale.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
