[1]Art. V. (Il Comitato Esecutivo)
[2]1. La Conferenza nominera' un Comitato Esecutivo composto di non meno di 9 e di non piu' di 15 membri o membri sostituiti o associati della Conferenza o loro consulenti che siano qualificati per esperienza amministrativa o per altre speciali attitudini a contribuire al raggiungimento degli scopi dell'Organizzazione. Non vi sara' piu' di un membro per ogni Stato-Membro. L'esercizio e le altre condizioni di ufficio dei membri del Comitato Esecutivo saranno regolati dalle norme emanate dalla Conferenza. 2. Subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 di quest'articolo, la Conferenza terra' presente nel nominare il Comitato Esecutivo l'esigenza che i suoi membri riflettano una pratica, quanto varia possibile, di differenti tipi di economia in relazione all'alimentazione e all'agricoltura. 3. La Conferenza puo' delegare al Comitato Esecutivo quei poteri che ritenesse di determinare, ad eccezione dei poteri di cui al paragrafo 2 dell'art. II, all'art. IV, al paragrafo 1 dell'art. VII, all'art. XIII e all'articolo XX del presente Statuto. 4. I membri del Comitato Esecutivo eserciteranno i poteri loro delegati dalla Conferenza a nome dell'intera Conferenza e non come rappresentanti dei loro rispettivi Governi. 5. Il Comitato Esecutivo nominera' le proprie cariche e, subordinatamente a qualunque decisione della Conferenza, regolera' la propria procedura.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
