[1]Art. III. (La Conferenza)

[2]1. Vi sara' una Conferenza dell'Organizzazione in cui ciascun Stato-Membro sara' rappresentato da un membro. 2. Ciascun Stato-Membro puo' nominare un sostituto, associati e consulenti del suo membro della Conferenza. La Conferenza puo' emanare norme regolanti la partecipazione ai suoi lavori di sostituti, associati e consulenti, ma qualunque partecipazione del genere sara' senza diritto a voto, eccetto nel caso di un sostituto o di un associato partecipante in sostituzione di un membro. 3. Nessun membro della Conferenza puo' rappresentare piu' di uno Stato-Membro. 4. Ogni Stato-Membro avra' soltanto un voto. 5. La Conferenza puo' invitare qualsiasi organizzazione internazionale pubblica che abbia compiti connessi con quelli dell'Organizzazione a nominare un rappresentante che partecipera' alle riunioni secondo le condizioni fissate dalla Conferenza stessa. Nessuno di tali rappresentanti avra' diritto a votare. 6. La Conferenza si riunira' almeno una volta all'anno. 7. La Conferenza eleggera' le proprie cariche, regolera' la propria procedura, e stabilira' norme per la convocazione delle sessioni e la determinazione degli ordini del giorno. 8. La Conferenza deliberera' su ogni materia a semplice maggiorita' di voti salvo che sia espressamente stabilito in altro modo in questo Statuto o da norme adottate dalla Conferenza.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artiii · fonte del testo