[1]Statuto dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite.

[2]PREAMBOLO

[3]Poiche' le Nazioni che accettano il presente Statuto sono decise a promuovere il comune benessere, assecondando da parte loro ogni azione separata e collettiva tendente: - ad accrescere il livello di nutrizione e il tenore di vita dei popoli sotto le loro rispettive giurisdizioni; - ad assicurare miglioramenti nel rendimento della produzione e distribuzione di tutti, i prodotti alimentari ed agricoli; - a migliorare la condizione delle popolazioni rurali e cosi' contribuire all'espansione dell'economia mondiale, con il presente atto istituiscono l'Organizzazione per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite, d'ora innanzi designata come l'"Organizzazione", attraverso la quale i Membri si informeranno reciprocamente delle misure adottate e dei progressi compiuti nei campi d'azione predetti.

[4]Art. I. (Funzioni dell'Organizzazione)

[5]1. L'Organizzazione raccogliera', analizzera', interpretera' e diffondera' notizie relative alla nutrizione, ai generi alimentari e all'agricoltura. 2. L'Organizzazione promuovera' e, dove del caso, raccomandera' un'azione nazionale e internazionale nei rispetti:

  • a)della ricerca scientifica, tecnologica, sociale ed economica relativa alla nutrizione, alimentazione ed agricoltura;
  • b)del miglioramento dei sistemi di educazione e amministrazione connessi con la nutrizione, l'alimentazione e l'agricoltura, e la diffusione della pubblica conoscenza di scienza e pratica della nutrizione e dell'agricoltura;
  • c)della conservazione delle risorse naturali e dell'adozione di metodi perfezionati di produzione agricola;
  • d)del perfezionamento dei metodi di manipolazione, di contrattazione e di distribuzione dei prodotti alimentari ed agricoli;
  • e)dell'adozione di determinate linee di condotta per assicurare un adeguato credito agricolo nazionale e internazionale;
  • f)dell'adozione di determinate linee di condotta sul piano internazionale nei riguardi degli accordi sui prodotti agricoli. 3. Sara' anche compito dell'Organizzazione:
  • a)fornire quell'assistenza tecnica che i Governi possono richiedere;
  • b)organizzare, in cooperazione con i Governi interessati, quelle missioni che possono essere necessarie per assisterli nell'adempimento degli obblighi derivanti dalla loro accettazione delle raccomandazioni della Conferenza per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite; e
  • c)in linea generale, adottare ogni misura necessaria e appropriata per raggiungere gli scopi dell'Organizzazione quali esposti nel preambolo.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-arti · fonte del testo