[1]Art. VI. (Altri Comitati e Conferenze)

[2]1. La Conferenza puo istituire comitati permanenti tecnici e regionali, e puo' nominare comitati per lo studio di qualunque materia rientrante negli scopi dell'Organizzazione. 2. La Conferenza puo' convocare conferenze generali, tecniche, regionali e altre conferenze speciali e puo' provvedere per la rappresentanza a tali conferenze. Secondo modalita' che e' in sua facolta', determinare, di organismi nazionali e internazionali interessati nella nutrizione, alimentazione e agricoltura.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artvi · fonte del testo