[1]Art. VI. (Altri Comitati e Conferenze)
[2]1. La Conferenza puo istituire comitati permanenti tecnici e regionali, e puo' nominare comitati per lo studio di qualunque materia rientrante negli scopi dell'Organizzazione. 2. La Conferenza puo' convocare conferenze generali, tecniche, regionali e altre conferenze speciali e puo' provvedere per la rappresentanza a tali conferenze. Secondo modalita' che e' in sua facolta', determinare, di organismi nazionali e internazionali interessati nella nutrizione, alimentazione e agricoltura.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
