[1]Art. XIII. (Connessione con qualunque organizzazione generale mondiale)

[2]1. L'Organizzazione, rispettando la procedura prevista nel paragrafo seguente, fara' parte di qualunque organizzazione generale mondiale a cui puo' essere affidato il coordinamento delle attivita' di organizzazioni internazionali con compiti specializzati. 2. Gli accordi per stabilire la connessione tra l'Organizzazione e una qualsiasi di tali organizzazioni generali saranno condizionati all'approvazione della Conferenza. Nonostante il disposto dell'art. XX, tali accordi, se approvati con la maggioranza di 2/3 dei voti, possono comprendere modifiche alle disposizioni del presente Statuto, purche' tali modifiche non riguardino gli scopi e i limiti dell'Organizzazione quali esposti nel presente Statuto.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artxiii · fonte del testo