[1]Art. XII. (Cooperazioni con altre Organizzazioni)

[2]1. Allo scopo di provvedere a una stretta cooperazione tra l'Organizzazione e altre Organizzazioni internazionali pubbliche con responsabilita' affini, la Conferenza puo', subordinatamente alle disposizioni dell'art. XIII, accordarsi con le autorita' competenti di tali organizzazioni per definire la distribuzione delle responsabilita' e i metodi di cooperazione. 2. Il Direttore Generale, salve le decisioni della Conferenza, puo' accordarsi con altre organizzazioni internazionali pubbliche per il mantenimento di servizi comuni, per comuni accomodamenti nei riguardi dell'assunzione, prova, condizioni di servizio e altre materie affini e per scambi di personale.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artxii · fonte del testo