[1]Art. XXI (Entrata in vigore dello Statuto)
[2]1. Il presente Statuto sara' aperto all'accettazione da parte delle nazioni elencate nell'alleg. I. 2. Gli strumenti di accettazione saranno trasmessi da ogni Governo alla Commissione ed Interim per l'Alimentazione e l'Agricoltura delle Nazioni Unite, la quale notifichera' il loro ricevimento ai Governi delle Nazioni elencate nell'alleg. I. L'accettazione puo' essere notificata alla Commissione ad Interim attraverso un rappresentante diplomatico, nel qual caso l'istrumento di accettazione deve essere trasmesso alla Commissione appena possibile. 3. Avvenuto il ricevimento da parte della Commissione ad Interim di 20 notifiche di accettazione, la Commissione ad Interim predisporra' per la firma del presente Statuto in una singola copia da parte dei rappresentanti diplomatici, debitamente a cio' autorizzati, delle nazioni cime avranno notificato la loro accettazione, e dopo esser stato firmato dai parte di non meno di 20 delle nazioni specificate dall'alleg. I il presente Statuto entrera' in vigore immediatamente. 4. Le accettazioni la cui notifica sia ricevuta dopo l'entrata in vigore del presente Statuto, avranno effetto al momento del loro ricevimento da parte della Commissione ad Interm oppure dell'Organizzazione.
Testo vigente dal 1 luglio 1947
