[1]Art. XX. (Emendamenti allo Statuto)

[2]1. Gli emendamenti al presente statuto che implicassero nuovi obblighi per gli Stati-Membri dovranno essere approvati dalla Conferenza con la maggioranza di due terzi dei voti di tutti i membri della Conferenza stessa ed entreranno in vigore al momento dell'accettazione da parte di 2/3 degli Stati-Membri per ciascuno Stato-Membro accettante l'emendamento e in seguito per ciascun altro Stato-Membro al momento della sua accettazione. 2. Gli altri emendamenti entreranno in vigore al momento della loro approvazione da parte della Conferenza con una maggioranza di 2/3 di tutti membri della Conferenza.

Testo vigente dal 1 luglio 1947

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urn:nir:stato:legge:1947-05-16;546~statuto-artxx · fonte del testo